FAQ

Non essendoci una normativa in merito, non vi sono preclusione all’accesso alla formazione in osteopatia. La maggior parte delle scuole propone due tipologie di percorso, la prima a tempo pieno destinata a studenti in possesso di Diploma di maturità, e la seconda a tempo parziale riservata a studenti con un pregresso universitario o equipollente in ambito sanitario.

Tale decisione è ispirata ai Benchmark OMS, ma non è obbligatoria, in quanto non esiste una normativa statale di riferimento.

L’osteopatia è stata sviluppata verso la metà del 19° secolo da Andrew Taylor Still, medico e chirurgo statunitense, che ha fondato la prima scuola di osteopatia indipendente nel 1892. La medicina osteopatica si fonda sulle scienze fondamentali e le conoscenze mediche tradizionali (anatomia, fisiologia, patologia, etc. …) e a differenza di questa non si avvale di farmaci o di strumenti elettromedicali, ma si basa sul contatto manuale nella fase di diagnosi e trattamento. E’ molto efficace per la prevenzione, la valutazione ed il trattamento di disturbi funzionali generati da traumi pregressi, posture scorrette, sforzi fisici intensi o stress, che interessano l’apparato neuro-muscolo-scheletrico, cranio-sacrale e viscerale, eliminando non solo il sintomo, ma anche la causa alla base della loro comparsa.

Nel 2002, l‘Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’Osteopatia a titolo di “partecipazione al mantenimento della salute”, inserendola tra le Medicine Non Convenzionali.

L’OMS ha indicato di avviare politiche nazionali volte ad integrare le medicine non convenzionali nel sistema sanitario e di uniformare le legislazioni, ed ha pubblicato alcune linee guida per standardizzare la formazione degli osteopati (percorso di tipo I e di tipo II, per allievi con un pregresso di studi sanitario).

L‘Osteopatia è regolarmente riconosciuta in Inghilterra, Belgio, Francia, Finlandia, Svizzera, USA, Canada, Australia. Ad oggi, il SSN Italiano non riconosce la figura dell’Osteopata e le istituzioni sanitarie italiane non si sono ancora allineate con le direttive OMS. Tuttavia, alcune iniziative di legge per il riconoscimento giuridico dell’osteopatia come professione sanitaria, sono oggetto di discussione in Parlamento.

La formazione in Italia si svolge esclusivamente in ambito privato, poiché non esiste un percorso di studio normato e tutelato dalle leggi dello Stato. Per lo stesso motivo l’offerta formativa è varia e non prevede standard minimi o massimi in termini di ore formative e di contenuti didattici. Negli ultimi anni alcune Scuole di osteopatia sia italiane sia di altri Paesi europei hanno tentato di standardizzare la formazione dell’osteopata in termini di contenuti e di ore di lezione ma non possono sostituirsi o colmare alcuna legge di Stato.

La pratica dell’osteopatia è lecita ma non rientra nelle professioni regolamentate che fanno riferimento ad un Albo professionale e per le quali è necessaria un’abilitazione (medico, fisioterapista, ecc.). Lo Stato Italiano si è espresso chiaramente in merito a questo argomento a mezzo della legge n° 4 del 14 gennaio 2013 riguardante le professioni non regolamentate. La figura di osteopata non rientra nelle professioni sanitarie e pertanto non opera in regime di esenzione IVA.

La norma definisce “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi o ad elenchi di mestieri disciplinati da specifiche normative.

La legge introduce il principio del libero esercizio della professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale che associata o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali col fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il rispetto delle regole deontologiche, favorendo in questo modo la tutela degli utenti e la qualità della prestazione.

L’ osteopatia rientra nelle professioni non regolamentate e non assoggettate ad abilitazione (legge n° 4 del 14 gennaio 2013) pertanto non può esistere un registro ufficiale degli osteopati.

La legge n° 4 del 14 gennaio 2013 lascia libera iniziativa in merito all’adesione ad associazioni di settore. Il titolo rilasciato ha comunque la stessa validità sia che la scuola sia affiliata o meno a realtà associative.

Al termine del percorso di studio, superato l’esame finale ed in seguito alla discussione di una tesi sperimentale, le Scuole rilasciano un Diploma in Osteopatia D.O. Questo diploma non ha valore abilitante, ma attesta la frequenza del percorso di studio e le competenze acquisite dall’allievo e, come indica la legge n° 4 del 14 gennaio 2013, consente agli osteopati di certificarsi presso enti accreditati e/o associazioni di riferimento.

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