L’Osteopatia in Italia

Per l’Osteopatia, come per le altre terapie non convenzionali, è necessario individuare chiaramente l’accesso agli studi clinici, alla valutazione dei risultati del trattamento, agli studi fondamentali (meccanismi d’azione) e scientifici o ricerche accademiche atti a validarne l’efficacia, partendo dal presupposto che tale valutazione deve aver luogo secondo le metodologie abituali in ogni terapeutica umana, ovvero quelle basate sulle conoscenze scientifiche del momento, e in particolare consentendole l’accesso a quelle specifiche delle scienze biologiche e statistiche.

La regolamentazione e il coordinamento dei criteri di formazione che gli Osteopati italiani ed europei si sono autoimposti costituiscono, attualmente, una garanzia indispensabile per i cittadini; considerando che è imperativo, sia nell’interesse dei pazienti che in quello dei terapeuti, che l’armonizzazione europea sia fatta a un alto livello di qualifiche e competenze che sia richiesto in ogni caso l’ottenimento di un iter di formazione riconosciuto dallo Stato, ma che risponda alle esigenze specifiche osteopatiche con livelli di formazione adeguati ai principi sanitari generali richiesti da ogni atto terapeutico nonché alle specificità della disciplina.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 che stabilisce l’entrata in vigore dello Statuto delle professioni non regolamentate il 10 febbraio 2013.

Le nuove norme definiscono “Professione non organizzata in ordini o collegi” volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività disciplinate da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. I professionisti possono costituire Associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le Associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

L’art. 7 della legge 11 febbraio 2018, n.3 ha individuato la figura dell’osteopata e del chiropratico, rinviando a successivi atti l’intero iter per sua definitiva istituzione nell’ambito delle professioni sanitarie.

In sintesi la norma richiamata ha demandato ad un accordo in Conferenza Stato Regioni l’individuazione del titolo professionale, l’ambito di attività, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale, i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti, mentre il percorso didattico è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 05/11/2020 (e successiva rettifica del 23/11/2020) ha approvato un accordo, recepito con DPR 07/07/2021 n. 131 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale anno 162° numero 233 in data 29/09/2021, limitandosi però a definire l’individuazione della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza, il contesto operativo e ha rinviato ad uno o più successivi accordi – sempre in sede di Conferenza permanente – l’individuazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché dei criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia. Successivamente dovranno essere definiti con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, l’ordinamento didattico, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

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